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STATUTO SOCIALE

STATUTO SOCIALE

(Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 19 dicembre 2023)

SOMMARIO

  1. Costituzione e denominazione
  2. Sede
  3. Oggetto e scopi sociali
  4. Bandiera e colori sociali
  5. Rapporti con il C.O.N.I e con le Federazioni Sportive
  6. Misure per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso e discriminazione
  7. Soci e loro domicilio
  8. Categorie di soci
  9. Socio d’onore
  10. Socio ordinario
  11. Socio atleta
  12. Ammissione del socio
  13. Perdita dello status di socio
  14. Sanzioni disciplinari: richiamo ed esclusione
  15. Quote sociali
  16. Organi dell’associazione
  17. Assemblea dei soci e regole generali di funzionamento
  18. Assemblea ordinaria
  19. Assemblea straordinaria
  20. Consiglio Direttivo
  21. Insediamento, dimissioni e revoca del Consiglio Direttivo
  22. Adunanze del Consiglio Direttivo
  23. Il Presidente
  24. Segretario
  25. Tesoriere
  26. Il Collegio dei Revisori dei Conti
  27. Il Collegio dei Probiviri
  28. Oggetto, scopo e autonomia delle Sezioni
  29. Organi e funzionamento delle Sezioni
  30. Obblighi di comunicazione
  31. Pregiudiziale sportiva
  32. Esercizio sociale ed avanzo di gestione
  33. Scioglimento dell’Associazione
  34. Controversie
  35. Rinvio

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1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
L’associazione “Associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro Micca”, siglabile in “A.P.D. Pietro Micca”, fu costituita nell’anno 1899 in Biella.
La denominazione originaria “Società Ginnastica Pietro Micca” venne modificata in “Società sportiva Pietro Micca” a mezzo delibera dell’Assemblea Generala dei Soci in data 7 luglio 1945.

2. SEDE
L’Associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro Micca ha sede in Biella.

3. OGGETTO E SCOPI SOCIALI
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità e di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati.
L’Associazione ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica

L’Associazione, che opera senza fini di lucro, ha per scopi:

a) diffondere, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, la pratica sportiva, agonistica, ludica e formativa in genere compreso lo svolgimento dell’attività didattica, nel rispetto degli obblighi di legge in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione;

b) promuovere le attività sportive in genere, la salvaguardia dell’ambiente, le attività culturali, ricreative e quelle tendenti a far conoscere e valorizzare il Biellese.

L’Associazione, a condizione che siano finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui alle precedenti lettere a) e b) o che siano connesse o accessorie per natura alle stesse, potrà svolgere le seguenti attività di carattere strumentale e secondario rispetto alle proprie attività istituzionali:

  1. promuovere eventi o parteciparvi;
  2. ricevere contributi finanziari e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non, a scopo di sponsorizzazione e pubblicità senza variazione della propria denominazione;
  3. svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle singole discipline;
  4. svolgere attività ricreative e motorie;
  5. promuovere, sviluppare e gestire iniziative culturali e formative;
  6. gestire licenze di esercizio ed assumere rappresentanza di enti turistici e culturali, compiere operazioni immobiliari e commerciali, gestire rifugi alpini.

4. BANDIERA E COLORI SOCIALI
La Bandiera dell’Associazione porta i colori nazionali ed il motto riproducente la denominazione sociale, nel quale deve figurare in ogni caso il nome “Pietro Micca”. La bandiera sarà custodita presso la sede sociale e potrà essere portata in pubblico su autorizzazione del Consiglio Direttivo della Associazione o, in casi di emergenza, dal Presidente e dovrà essere accompagnata da almeno tre soci.
I colori sociali dell’Associazione sono l’arancione ed il blu, esclusivamente nelle tonalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

5. RAPPORTI CON IL C.O.N.I E CON LE FEDERAZIONI SPORTIVE
Fermo restando il rispetto di una linea di condotta unitaria, l’Associazione è articolata in una serie di Sezioni, di cui allo specifico paragrafo.
Le sezioni affiliate a federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I., accettando esplicitamente ed applicando Statuti e Regolamenti organici di queste, si impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria ed anche di carattere economico nei confronti delle stesse, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali.
Con l’affiliazione, l’Associazione accetta incondizionatamente le disposizioni e le direttive del C.I.O., del C.O.N.I., dell’I.P.C. e del C.I.P. L’Associazione ha facoltà di affiliarsi ad altri enti sportivi per la medesima specialità sportiva.
L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del C.I.O. e del C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall’I.P.C. e dal C.I.P. e/o dagli enti sportivi.

6. MISURE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI ABUSO E DISCRIMINAZIONE
L’Associazione garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.Lgs. n. 198/2006. indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
Il diritto alla salute e al benessere psicofisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
L’Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma al D.Lgs. n. 36/2021, al D.Lgs. n. 39/2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in materia.

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TITOLO I: SOCI – NORME DI AMMISSIONI – CATEGORIE – DECADENZA

7. SOCI E LORO DOMICILIO
Sono soci tutti coloro, persone fisiche od Enti pubblici e privati, che vengono ammessi a far parte dell’Associazione, nei modi previsti dallo Statuto e che dichiarano di accettare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni sociali.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario.
Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con l’Associazione, è quello comunicato per iscritto dal socio e riportato nel relativo libro, fatte salve le successive variazioni comunicate nella stessa forma dal socio.

8. CATEGORIE DI SOCI
I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
Soci d’Onore;
Soci Ordinari;
Soci Atleti;
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L’adesione all’Associazione comporta, per il socio in regola con il versamento della quota sociale stabilita, il diritto di elettorato attivo e passivo e cioè il diritto al voto nell’Assemblea dei soci per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, del rendiconto economico e finanziario annuale e per l’elezione degli organi direttivi dell’Associazione stessa secondo quanto previsto dal presente Statuto.
Il socio di minore età non ha diritto di elettorato passivo ed esercita il diritto di voto in assemblea tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente, o il tutore.

9. SOCIO D’ONORE
Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di “Socio d’Onore” agli Enti ed alle persone fisiche che, pur non facendo parte della Associazione, si siano particolarmente distinti nel campo della vita pubblica, culturale e sportiva o che abbiano acquistato particolari meriti nei confronti della Associazione.

10. SOCIO ORDINARIO
La qualità di socio ordinario è acquistata con l’accettazione della domanda di ammissione ed implica il possesso di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Il socio ordinario, se in regola con il versamento delle quote stabilite, ha diritto di frequentare gli impianti sportivi dell’Associazione e di svolgervi le relative attività, beninteso con il dovere di attenersi alle norme che regolano l’utilizzo delle palestre e delle attrezzature e delle attività in genere.

11. SOCIO ATLETA
Il socio atleta è il socio ordinario che, minorenne o maggiorenne, svolge l’attività nell’ambito delle sezioni sportive ed è in possesso di tessera federale.
Al tesseramento del socio minorenne si applica la disciplina di cui art. 16 D.Lgs. n. 36/2021 a cui si fa espresso richiamo.
Il socio Atleta può godere di particolare assistenza da parte dell’Associazione a supporto dell’attività sportiva ed è vincolato all’Associazione secondo quanto prescritto dalle norme emanate in materia dalla federazione di appartenenza.

12. AMMISSIONE DEL SOCIO
Per diventare socio occorre presentare domanda scritta su apposito modulo. La domanda scritta di associazione del socio minorenne è sottoscritta dall’esercente la responsabilità genitoriale o dal legale rappresentante.
La richiesta di ammissione viene approvata nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla richiesta.
La richiesta potrà essere respinta dal Consiglio Direttivo, che non è tenuto a comunicare all’interessato i motivi.
In assenza di dimissioni, l’impegno del socio nei confronti dell’Associazione si intende tacitamente rinnovato di anno in anno con il versamento della quota sociale.

13. PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO
La qualifica di socio di perde nei seguenti casi:

  1. morte del socio;
  2. dimissioni del socio, da comunicare per iscritto entro il 90 giorni prima della chiusura dell’esercizio sociale, con effetto dall’esercizio successivo. Il socio che non versa per due esercizi la quota sociale si intende dimissionario anche senza comunicazione scritta;
  3. radiazione del socio atleta deliberata dalla Federazione di appartenenza;
  4. esclusione deliberata dagli organi dell’Associazione.

14. SANZIONI DISCIPLINARI: RICHIAMO ED ESCLUSIONE
Qualora il Socio per il suo comportamento danneggi, materialmente o moralmente, l’Associazione può essere – dal Consiglio Direttivo – richiamato o escluso dall’Associazione con provvedimento motivato, ratificato dall’Assemblea dei soci da convocarsi entro sessanta giorni dalla delibera del provvedimento del Consiglio Direttivo. Contro tali provvedimenti, il Socio potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla avvenuta notifica del provvedimento. L’esclusione ha effetto immediato dal momento della delibera del Consiglio Direttivo; qualora il socio ricorra al Collegio dei Probiviri l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

15. QUOTE SOCIALI
L’entità delle quote sociali viene determinata dall’assemblea annuale ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Ogni socio deve versare la quota che gli compete, sono esenti dal pagamento della quota soltanto i Soci d’Onore.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alla quota sociale; è comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
I versamenti al fondo comune di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto.
In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo comune di dotazione.
Il versamento al fondo di dotazione a titolo di quota sociale o contributiva non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale,
Il suddetto versamento non è mai rivalutabile per nessun motivo.

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TITOLO II: ORGANI SOCIALI

16. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione

  • a) l’Assemblea dei soci;
  • b) il Presidente;
  • c) Il Consiglio Direttivo;
  • d) Il Coordinatore di sezione;
  • e) Il Collegio dei Revisori dei conti;
  • f) Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di un quadriennio olimpico e scadono con l’approvazione dell’ultimo bilancio del quadriennio. Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio.
Il socio maggiorenne che intende candidarsi a ricoprire una carica sociale elettiva deve presentare al Segretario o, in sua assenza, al Consiglio Direttivo, la propria candidatura, con l’indicazione della carica a cui è candidato, almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea, dei soci o della Sezione, indetta per il rinnovo della carica.

17. ASSEMBLEA DEI SOCI E REGOLE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, regolarmente assunte, vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.
Essa può essere ordinaria o straordinaria.
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale e che risulteranno iscritti alla chiusura dell’esercizio precedente a quello in corso al momento dell’Assemblea.
Ogni Associato ha diritto ad un voto in Assemblea e può farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta.
Ciascun socio non potrà, comunque, rappresentare più di due soci, oltre a sé.

18. ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria è annuale ed è convocata dal Consiglio Direttivo, mediante avviso affisso all’albo quindici giorni prima dell’adunanza, oppure a mezzo comunicazione scritta, almeno otto giorni prima della data fissata.
Con la data di convocazione sarà reso noto l’ordine del giorno dei lavori predisposti dal Consiglio Direttivo.
Possono essere incluse nell’ordine del giorno proposte sottoscritte da almeno dieci soci, purché presentate al Segretario almeno cinque giorni prima della effettuazione della Assemblea.
Della convocazione dovrà essere trasmessa notizia alla stampa cittadina per eventuale pubblicazione.
L’Assemblea ordinaria dovrà essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea ordinaria approva il rendiconto economico-finanziario e delibera e sulle relazioni morali e finanziarie del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti, sui problemi che investono la vita e lo sviluppo dell’associazione, nonché sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

É compito dell’Assemblea, alla scadenza dei relativi organi, procedere:

  • a) all’elezione del Presidente;
  • b) all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo in un numero di cinque;
  • c) all’elezione di un numero di Consiglieri, denominati Coordinatore di Sezione, pari a quello delle Sezioni esistenti alla chiusura dell’esercizio precedente a quello dell’elezione.

L’Assemblea non potrà discutere e votare alcuna proposta che non sia iscritta all’ordine del giorno e prende le sue decisioni a maggioranza palese dei voti, salvo quelle riguardanti l’elezione degli Organi sociali che devono avvenire separatamente, per ciascuna delle cariche o delle quote di consiglieri indicate nell’art. 19, comma 2°, lett. a), b), c) e d), ed a scrutinio segreto.
La candidatura di Presidente è incompatibile con quella di Consigliere Coordinatore di Sezione.
Nel caso in cui un socio venga eletto sia come Presidente sia come Consigliere prevarrà l’elezione alla carica di Presidente e la carica di Consigliere sarà ricoperta dal primo dei candidati non eletti nella quota di cui all’art. 19, comma 2°, lett. b), ove esistente.
Nel caso in cui un socio venga eletto sia come Consigliere sia come Consigliere Coordinatore di Sezione, prevarrà l’elezione alla carica di Consigliere Coordinatore di Sezione e la carica di Consigliere sarà ricoperta dal primo dei candidati non eletti nella quota di cui all’art. 19, comma 2°, lett. b), ove esistente.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi, in proprio e/o per delega, diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti ed aventi diritto di voto.

19. ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria viene convocata con le medesime modalità di quella ordinaria e ad essa sono riservate le seguenti deliberazioni:

  • a) modifiche dello statuto; le deliberazioni sono prese a maggioranza di due terzi dei soci votanti in proprio o per delega;
  • b) scioglimento dell’Associazione e nomine e poteri del liquidatore o dei liquidatori; in caso di delibera relativa allo scioglimento dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 21 del Codice Civile, la maggioranza sia per la costituzione che per la deliberazione dell’Assemblea deve essere di almeno i 3/4 dei soci.

Fermo quanto sopra, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi, in proprio e/o per delega, diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti ed aventi diritto di voto.

20. CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente riservati all’Assemblea dei soci dal presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo è composto:

  • a) dal Presidente;
  • b) da cinque Consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci;
  • c) da un ulteriore numero di Consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci, denominati Coordinatori di Sezione, in rappresentanza e di appartenenza di ciascuna Sezione, pari al numero delle Sezioni esistenti alla scadenza dell’esercizio precedente a quello in cui si tengono le elezioni;
  • d) da un rappresentante degli Atleti, a condizione che abbia superato la maggiore età e sia in regola con il pagamento della quota associativa annuale, eletto in Assemblea dai soli Soci Atleti;
  • e) un massimo di tre Consiglieri Onorari a vita, nominati dal Presidente dell’Associazione in un numero massimo di uno per ciascun mandato, allo scopo di onorare in modo degno e duraturo la generosa intraprendenza e l’appassionata operosità di quanti distintisi nello svolgimento dell’incarico consiliare.

I Consiglieri dovranno:

  • a) essere maggiorenni ed in regola con la quota sociale;
  • b) dichiarare in modo palese la loro accettazione se eletti dall’Assemblea;
  • c) rispondere dell’andamento finanziario dell’associazione verso l’Assemblea.

La carica di Consigliere, così come quella di Presidente, è incompatibile con cariche in altre Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell’ambito della medesima F.S.N., D.S.A. o E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall’I.P.C. e dal C.I.P., fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli Organismi sportivi affilianti.
La carica di Consigliere è inoltre incompatibile con incarichi, politici, direttivi o tecnici, ricoperti in enti pubblici o altre associazioni la cui attività, a giudizio del Consiglio Direttivo, sia in contrasto con gli interessi dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  • a) curare l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ivi comprese la costituzione e la risoluzione dei rapporti di lavoro sportivo o comunque di natura subordinata o para-subordinata;
  • b) redigere il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo annuale da sottoporre alla votazione dell’Assemblea ordinaria dei soci;
  • c) esaminare e deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
  • d) adottare i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 13;
  • e) determinare l’entità delle quote sociali da proporre all’Assemblea;
  • f) fissare la data di convocazione delle Assemblee;
  • g) proporre ed esaminare eventuali proposte di varianti allo Statuto vigente;
  • h) autorizzare la costituzione o la soppressione di sezioni sportive e culturali ed approvare i relativi regolamenti di funzionamento;
  • i) approva le linee guida delle attività della Sezioni;
  • j) esaminare le norme ed i regolamenti di servizio dell’Associazione;
  • k) ratificare le decisioni assunte dal Presidente e dal Segretario per ragioni d’urgenza.

21. INSEDIAMENTO, DIMISSIONI E REVOCA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, alla prima seduta successiva al suo insediamento, su proposta del Presidente deve nominare tra i consiglieri il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo potrà nominare quale Tesoriere anche una persona estranea al Consiglio Direttivo stesso che, in ragione della mansione svolta, potrà essere remunerato.
Nel caso il Tesoriere sia un socio dell’Associazione, egli non potrà essere remunerato.
In caso di morte, dimissioni o revoca del Presidente, dovrà essere convocata l’Assemblea per procedere a nuova elezione. Il Vicepresidente assume la carica di Presidente sino a che non si sia provveduto alla sostituzione. In caso di impossibilità temporanea del Presidente, il Vicepresidente acquisisce tutti i poteri ed i doveri riservati dal presente Statuto al Presidente.
In caso di morte, dimissioni o revoca di uno dei Consiglieri, i rimanenti Consiglieri chiameranno a sostituirlo il primo dei non eletti tra le categorie di cui all’art. 19, comma 2°, lett. b) e c) con preferenza verso quella di appartenenza del Consigliere uscente, con scadenza di mandato coincidente con quella del Consiglio Direttivo in carica. In mancanza del primo dei non eletti, si dovrà procedere all’elezione del consigliere mancante da parte della competente assemblea elettiva.
La revoca del Presidente o di un Consigliere Direttivo può essere disposta esclusivamente dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, nell’ipotesi di una comprovata condotta che abbia danneggiato materialmente o moralmente l’Associazione.
La revoca dell’intero Consiglio Direttivo può avvenire solamente per deliberazione dell’Assemblea, convocata con le modalità di cui all’art. 17 del presente Statuto, dal Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea così convocata dovrà altresì procedere all’elezione del Presidente e dei Consiglieri di sua competenza.
In caso di morte, dimissioni o di revoca della maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo deve ritenersi decaduto e rimane in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea dovrà essere effettuata con urgenza dal Consiglio Direttivo uscente.
In tutti i casi in cui si renda necessaria la convoca dell’Assemblea dei soci a seguito della revoca dell’intero Consiglio Direttivo o di morte, dimissioni o di revoca della maggioranza dei Consiglieri, con conseguente decadenza dell’intero Consiglio Direttivo, dovrà essere convocata anche l’Assemblea dei Soci atleti.
Le dimissioni o revoche hanno effetto immediato. Il Consigliere che risulterà non partecipante, senza giustificato motivo, consecutivamente a tre adunanze del Consiglio Direttivo sarà inteso come dimissionario.

22. ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque non meno di una volta al mese: l’avviso di convocazione deve contenere l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione di giorno, ora e luogo per l’adunanza. In ipotesi di richiesta da parte di almeno cinque consiglieri, il Presidente dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro sette giorni dalla ricezione della richiesta: in caso di inutile decorso di tale termine per inerzia del Presidente, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato da uno qualsiasi dei membri richiedenti.
La convoca dell’adunanza del Consiglio Direttivo può essere svolta con qualsiasi mezzo che garantisca la ricezione, da parte dell’interessato, almeno sette giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, i giorni potranno ridursi a tre.
Sarà peraltro validamente costituito il Consiglio Direttivo qualora si riunisca in forma totalitaria.
Adempiute le formalità suddette, il Consiglio Direttivo sarà ritenuto validamente costituito in presenza della metà più uno dei consiglieri in carica.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.
Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipano, quali invitati permanenti senza diritto di voto, i Presidenti delle commissioni in essere e coloro che rivestono la carica di Direttore Tecnico nelle sezioni sportive riconosciute dal C.O.N.l. od hanno pari funzioni in seno alle altre sezioni.

23. IL PRESIDENTE
Il Presidente, di cui due sono i mandati consecutivi possibili, ha la rappresentanza legale della Associazione, anche presso le Federazioni di riferimento, con firma libera, per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.
Il Presidente rappresenta l’Associazione davanti a tutte le Pubbliche Amministrazioni e Autorità, oltre che in giudizio con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione; egli può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto dell’Associazione e nominare, all’uopo, avvocati.
Il Presidente, inoltre:

  • a) vigila sull’esecuzione delle delibere;
  • b) dirige le Assemblee;
  • c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  • d) nei casi di urgenza, può esercitare – in comune accordo con il Segretario – i poteri del Consiglio Direttivo: in tal caso, le decisioni adottate – a pena di loro inefficacia – dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione;
  • e) assume il ruolo di “datore di lavoro” ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni per delega di quest’ultimo ovvero in caso di sua assenza o impedimento.
Per mandato di cui al primo capoverso del presente Articolo si intende esclusivamente quello di durata superiore a ventiquattro mesi.

24. SEGRETARIO
II Segretario redige e controfirma i verbali del Consiglio Direttivo, custodisce gli atti sociali, svolge la corrispondenza e coadiuva il Presidente nell’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Il Segretario cura altresì la conservazione il Libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea ed il Libro Soci.

25. TESORIERE
I Tesoriere è il custode dei valori della Associazione e li impegna in osservanza alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Cura il servizio di cassa, tiene la contabilità, con l’obbligo di presentare la situazione economico-finanziaria documentata ad ogni richiesta del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti.

26. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato dall’Assemblea ordinaria dei soci in numero di tre effettivi e due supplenti, che durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo amministrativo e finanziario sulle attività dell’Associazione, verificando il bilancio consuntivo annuale redatto dal Consiglio Direttivo e prepara la relazione da presentare all’Assemblea.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto di partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo il loro parere sugli argomenti che a loro giudizio interessano amministrativamente la vita dell’Associazione.

27. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri – non facenti parte del Consiglio Direttivo – anche estranei all’Associazione, nominati dall’Assemblea ordinaria dei soci.
I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili.

È attribuito al Collegio dei Probiviri:

  • a) il potere di esaminare, in sede di appello, le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei soci in materia disciplinare ai sensi dell’art. 13 del presente Statuto;
  • b) il potere convocare l’Assemblea ordinaria dei soci in caso di revoca dell’intero Consiglio Direttivo;
  • c) il dovere di esprimere il parere consultivo sulle questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre al suo esame;
  • d) il potere di decidere in prima istanza sulle controversie tra i Soci, ovvero tra questi e l’Assemblea.

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TITOLO III: SEZIONI

28. OGGETTO, SCOPO E AUTONOMIA DELLE SEZIONI
Nell’ambito dell’Associazione è ammessa la costituzione di Sezioni culturali, ricreative e per ogni attività sportiva che operino in conformità con gli scopi sociali.
Al momento della domanda di ammissione, l’aspirante socio dovrà indicare la Sezione a cui vorrà iscriversi.
Le sezioni sportive, affiliate alle rispettive Federazione Nazionali riconosciute dal CONI, sono tenute al rispetto delle normative federali e rappresentano presso le relative federazioni i Soci regolarmente tesserati alle stesse.
Alle dette Sezioni sono riconosciute l’autonomia organizzativa e regolamentare, quella agonistica e quella tecnica di loro specifica competenza, fermo restando che in materia di collaborazioni nell’area tecnica le decisioni circa l’assunzione di incarichi o la loro risoluzione saranno prese di comune accordo tra il Coordinatore della sezione ed il Consiglio Direttivo.
Tutte le Sezioni dovranno redigere un proprio preventivo annuale di gestione economica, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.
Nell’ambito di tale preventivo rendiconto economico-finanziario, ove approvato dal Consiglio Direttivo, gli organi della Sezione hanno piena autonomia, fermo il dovere di vigilanza da parte del Consiglio Direttivo.
Nell’ipotesi in cui si renda necessario il compimento di un atto di ordinaria o straordinaria amministrazione, il cui valore ecceda l’importo deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo e che non sia stato previsto nel rendiconto economico-finanziario, sarà necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

29. ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI
Ogni Sezione è presieduta dal Presidente dell’Associazione.

Sono organi di ogni Sezione:

  • a) L’Assemblea dei soci sezionali, che viene convocata dal Presidente con le modalità di cui all’art. 17 del presente Statuto, ove compatibili, ed ha il potere di eleggere il Consiglio Sezionale, ad eccezione del Coordinatore di Sezione;
  • b) Il Coordinatore della Sezione, che ha il potere di rappresentare la Sezione innanzi al Consiglio Direttivo e di organizzare l’attività della Sezione, secondo le linee guida adottate dal Consiglio Direttivo;
  • c) Il Consiglio Sezionale, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette soci sezionali, compreso il Coordinatore. Esso ha il potere di adottare il Regolamento di Sezione e di consigliare e supportare il Coordinatore della Sezione nella gestione della Sezione.
    Ogni singola sezione è dotata di un suo regolamento, adottato dal Consiglio Sezionale ed approvato dal Consiglio Direttivo, che disciplina lo svolgimento delle attività della Sezione e la partecipazione alla Federazione di riferimento.

TITOLO IV: ALTRE DISPOSIZIONI

30. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
La nomina dei titolari delle cariche sociali, la loro modifica e/o integrazione, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale entro trenta giorni dalla variazione, salvo differente termine previsto dai regolamenti dell’ente sportivo.
Le variazioni di cui al precedente comma devono essere altresì comunicate, unitamente a
copia del verbale, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla variazione, ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa vigente applicabile.

31. PREGIUDIZIALE SPORTIVA
L’Associazione aderisce incondizionatamente ai principi della giustizia sportiva, accettando incondizionatamente che, in applicazione dei principi di cui all’art. 1 del D.L. 220/2003, convertito con modificazioni nella L. 17 ottobre 2003, n. 280, è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
Nelle materie di cui all’art. 2, comma 1°, D.L. n. 220/2003, l’Associazione e i suoi tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del C.O.N.I. e del C.I.P. gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo.
Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra l’Associazione e gli atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o del C.I.P. o delle Federazioni sportive non riservata
agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi della normativa vigente, è disciplinata dal Codice del processo Amministrativo.

32. ESERCIZIO SOCIALE ED AVANZO DI GESTIONE
L’esercizio economico-finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla scadenza di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico-finanziario consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci.
I rendiconti di cui al paragrafo che precede devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi riserve e capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi per la realizzazione delle attività e di quelle ad esse connesse.

33. SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci ai sensi dall’art. 18 del presente Statuto, che provvederà a nominare uno o più liquidatori muniti dei necessari ed occorrenti poteri.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con analoghe finalità sportive oppure, in mancanza, ai fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
La bandiera e l’archivio sociale saranno consegnati al Comune di Biella per la loro conservazione.

34. CONTROVERSIE
I soci si impegnano a comporre bonariamente e secondo buona fede eventuali controversie o divergenze con l’Associazione, o quelle che dovessero sorgere tra di loro pur dipendenti dalla vita sociale.
In caso di mancata composizione, tali questioni saranno devolute in prima istanza al Collegio dei Probiviri.
In seconda istanza, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Statuto, o quelle comunque derivanti o connesse al rapporto sociale, saranno devolute al giudizio di Arbitro Unico, nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente Regionale del CONI.
L’Arbitro giudicherà in via rituale, secondo diritto, e avrà sede in Biella.

35. RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazione Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione d’appartenenza, del CONI, del CIO, del CIP e delle leggi vigenti in materia di Associazioni.

FINE